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L’Unione europea è intervenuta a tutelare la salvaguardia
della biodiversità
con due importanti direttive: la direttiva Uccelli 79/409/CEE e la direttiva
Habitat 92/43/CEE.
La direttiva Uccelli ha come oggetto la conservazione degli uccelli selvatici
(inclusi uova e nidi) e i loro ambienti naturali. A tal scopo agli Stati Membri
è richiesto un impegno a preservare o ripristinare i biotipi e gli habitat di
questi uccelli, attraverso l’istituzione di zone di protezione speciale (ZPS),
il mantenimento degli habitat e il ripristino delle specie distrutte.
La successiva direttiva Habitat rappresenta la risposta comunitaria ai temi
della Conferenza di Rio e all’impegno assunto in tale sede da tutti gli Stati
Membri a perseguire la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali.
La direttiva 92/43/CEE introduce infatti il concetto di salvaguardia della
biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche. Questo intervento normativa completa
pertanto la direttiva Uccelli, riferita alle sole specie di volatili selvatici,
in considerazione della necessità di istituire un sistema generale di protezione
di alcune specie di fauna e flora.
Interessante sottolineare la scelta di conservare gli habitat seminaturali, con
la quale la Comunità Europea riconosce il valore di aree caratterizzate da
attività agricola tradizionale, dove la presenza dell’uomo ha contribuito a
stabilire nel tempo un equilibrio ecologico. L’intento è quello di favorire, per
queste aree, uno sviluppo sostenibile, attuato attraverso l’integrazione della
gestione delle risorse naturali con le esigenze delle realtà socio economiche
locali.
Con la direttiva Habitat sono stati definiti per tutta l’Unione europea misure e
strumenti di controllo per la conservazione degli habitat e delle specie
indicati nella direttiva stessa di interesse comunitario.
L’azione più importante è la costituzione di Natura 2000, la rete ecologica
europea di zone speciali di conservazione, in cui sono si trovano i migliori
esempi di habitat naturali europei e gli habitat di alcune specie minacciate o
in pericolo.
La direttiva richiede agli stati Membri di adottare i provvedimenti necessari ad
istituire un regime di rigorosa tutela per le specie riconosciute maggiormente
in pericolo (allegato IV).
La tutela delle specie faunistiche indicate nell’allegato IV si deve realizzare
facendo rispettare il divieto di :
-
catturare o uccidere deliberatamente di individui di tali
specie;
-
perturbare deliberatamente tali specie;
-
distruggere o raccogliere le uova nel loro ambiente naturale;
-
deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di
riposo.
Per conservare le specie vegetali riportate nell’allegato IV
gli Stati europei sono tenuti a imporre il divieto di:
-
raccogliere, tagliare, estirpare, distruggere deliberatamente
esemplari di tali specie;
-
possedere, trasportare, commercializzare, scambiare, vendere
esemplari delle suddette specie, raccolti nel loro ambiente naturale.
Infine la direttiva habitat richiede che siano promosse le
attività di ricerca utili a favorire la conservazione della biodiversità,
promuovendo, in particolare, collaborazioni tra diversi Stati.
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