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Le valutazioni ambientali sono strumenti di politica ambientale
sviluppati per verificare preventivamente l’impatto sull’ambiente delle attività
umane.
L’ambiente può essere definito come un sistema dinamico, costituito da un
insieme complesso di elementi fisici, chimici, biologici, antropici, culturali,
ecc. L’impatto ambientale rappresenta il cambiamento (positivo o negativo)
indotto in tale sistema dall’introduzione di un elemento perturbativo,
conseguente alla realizzazione di un determinato progetto o di un’attività
dell’uomo.
Alcune attività dell’uomo possono indurre cambiamenti irreversibili degli
equilibri naturali. Altre invece causano danni reversibili, ma riparabili solo
sostenendo costi molto alti, che possono essere superiori di quelli richiesti
per azioni di prevenzione.
Queste considerazioni hanno stimolato lo sviluppo di metodi e procedure che,
come le valutazioni ambientali, permettono di prevenire il degrado ambientale,
attraverso un’adeguata considerazione delle implicazioni di piani e opere.
Nell’ordinamento comunitario sono previsti tre tipi di valutazioni ambientali:
Valutazione di impatto ambientale
La Valutazione di impatto ambientale è il metodo per la valutazione delle natura
e intensità delle possibili conseguenze sull’ambiente legate alla realizzazione
di opere da parte dell’uomo.
La VIA è stata introdotta nella Comunità europea con la Direttiva CEE 85/337,
che prevede la sua applicazione per autorizzare progetti pubblici e privati che
possono avere effetti ambientali importanti.
La VIA consiste infatti in una procedura attraverso la quale le informazioni
relative agli effetti ambientali di un intervento, sono raccolte, analizzate e
presentate al decisore pubblico che deve autorizzarne l’esecuzione. Rappresenta
uno strumento che permette al decisore pubblico di effettuare scelte
autorizzative tenendo conto della compatibilità ambientale delle trasformazioni
indotte nei sistemi naturali.
Il procedimento è così schematizzabile:
-
definizione del progetto, con la definizione di diverse alternative
progettuali;
-
attività di screening, finalizzata a capire se il progetto deve essere sottoposto
a VIA, in base alle leggi vigenti;
-
definizione degli obiettivi della VIA o scoping;
-
redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), a cura del committente
privato o dell’autorità pubblica, comprensivo dell’analisi e valutazione degli
impatti, dell’identificazione delle possibili opere di mitigazione e del piano
di monitoraggio degli impatti dell’opera a seguito della sua realizzazione; tale
studio deve essere reso disponibile per la consultazione da parte del pubblico;
-
revisione dello SIA da parte della Commissione per la VIA istituita dall’ente
pubblico competente;
-
pronuncia sulla compatibilità ambientale da parte dell’autorità competente.
-
monitoraggio del progetto e verifica degli impatti.
Gli Enti Locali: mediante la VIA hanno la possibilità di un controllo/filtro
preventivo sulla qualità ambientale delle infrastrutture di cui dispongono.
Le Imprese: la VIA è storicamente il primo strumento che ha imposto alle imprese
la necessità di considerare i fattori ambientali nella pianificazione e
progettazione dei propri interventi.
La “Parte II” del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, costituisce la "legge quadro"
sulla procedura per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per la
Valutazione ambientale strategica (VAS). Essa si suddivide in 4 titoli (Norme
generali, VIA, VAS, Disposizioni finali) ed i due titoli relativi a VIA e VAS
sono divisi a loro volta in 3 capi (Norme comuni, VIA e VAS statale, VIA e VAS
regionale).
Documenti correlati:
"Parte seconda" del Dlgs 3 aprile 2006 n°152
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