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VIA

 

Le valutazioni ambientali sono strumenti di politica ambientale sviluppati per verificare preventivamente l’impatto sull’ambiente delle attività umane.
L’ambiente può essere definito come un sistema dinamico, costituito da un insieme complesso di elementi fisici, chimici, biologici, antropici, culturali, ecc. L’impatto ambientale rappresenta il cambiamento (positivo o negativo) indotto in tale sistema dall’introduzione di un elemento perturbativo, conseguente alla realizzazione di un determinato progetto o di un’attività dell’uomo.
Alcune attività dell’uomo possono indurre cambiamenti irreversibili degli equilibri naturali. Altre invece causano danni reversibili, ma riparabili solo sostenendo costi molto alti, che possono essere superiori di quelli richiesti per azioni di prevenzione.
Queste considerazioni hanno stimolato lo sviluppo di metodi e procedure che, come le valutazioni ambientali, permettono di prevenire il degrado ambientale, attraverso un’adeguata considerazione delle implicazioni di piani e opere.
Nell’ordinamento comunitario sono previsti tre tipi di valutazioni ambientali:

Valutazione di impatto ambientale

La Valutazione di impatto ambientale è il metodo per la valutazione delle natura e intensità delle possibili conseguenze sull’ambiente legate alla realizzazione di opere da parte dell’uomo.
La VIA è stata introdotta nella Comunità europea con la Direttiva CEE 85/337, che prevede la sua applicazione per autorizzare progetti pubblici e privati che possono avere effetti ambientali importanti.
La VIA consiste infatti in una procedura attraverso la quale le informazioni relative agli effetti ambientali di un intervento, sono raccolte, analizzate e presentate al decisore pubblico che deve autorizzarne l’esecuzione. Rappresenta uno strumento che permette al decisore pubblico di effettuare scelte autorizzative tenendo conto della compatibilità ambientale delle trasformazioni indotte nei sistemi naturali.
Il procedimento è così schematizzabile:

  • definizione del progetto, con la definizione di diverse alternative progettuali;

  • attività di screening, finalizzata a capire se il progetto deve essere sottoposto a VIA, in base alle leggi vigenti;

  • definizione degli obiettivi della VIA o scoping;

  • redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), a cura del committente privato o dell’autorità pubblica, comprensivo dell’analisi e valutazione degli impatti, dell’identificazione delle possibili opere di mitigazione e del piano di monitoraggio degli impatti dell’opera a seguito della sua realizzazione; tale studio deve essere reso disponibile per la consultazione da parte del pubblico;

  • revisione dello SIA da parte della Commissione per la VIA istituita dall’ente pubblico competente;

  • pronuncia sulla compatibilità ambientale da parte dell’autorità competente.

  • monitoraggio del progetto e verifica degli impatti.

Gli Enti Locali: mediante la VIA hanno la possibilità di un controllo/filtro preventivo sulla qualità ambientale delle infrastrutture di cui dispongono.
Le Imprese: la VIA è storicamente il primo strumento che ha imposto alle imprese la necessità di considerare i fattori ambientali nella pianificazione e progettazione dei propri interventi.

La “Parte II” del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, costituisce la "legge quadro" sulla procedura per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per la Valutazione ambientale strategica (VAS). Essa si suddivide in 4 titoli (Norme generali, VIA, VAS, Disposizioni finali) ed i due titoli relativi a VIA e VAS sono divisi a loro volta in 3 capi (Norme comuni, VIA e VAS statale, VIA e VAS regionale).

Documenti correlati:

"Parte seconda" del Dlgs 3 aprile 2006 n°152 ~ Kb.162

 
 

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