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La valutazione di incidenza è una procedura a cui deve essere
sottoposto qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze
significative su un sito di Natura 2000. Natura 2000 è una rete di aree,
denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS),
destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio dell’Unione
Europea.
Si definisce SIC un’area geografica che contribuisce in modo significativo a
mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o
una specie di cui all’allegato II della direttiva del Consiglio 92/43/CEE
(Direttiva Habitat). Sono invece denominate ZPS le aree per la protezione e
conservazione delle specie di uccelli indicate negli allegati della direttiva
79/409/CEE (Direttiva Uccelli).
La valutazione di incidenza è stata introdotta dall’art. 6 della direttiva
Habitat e dall’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione nazionale
della direttiva comunitaria, allo scopo di salvaguardare l'integrità di tali
siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti in grado di
condizionarne l'equilibrio ambientale.
La procedura, seguendo il principio di precauzione, si applica sia agli
interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur
sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di
conservazione degli habitat protetti.
La valutazione d'incidenza analizza le possibili interferenze negative sul sito
Natura 2000, considerando eventuali effetti congiunti di altri piani o progetti,
per valutare gli impatti cumulativi che spesso si manifestano nel tempo.
Si considerando gli impatti diretti (su specie floristiche ed animali di
interesse comunitario, habitat prioritari e non, paesaggio) ed indiretti (su
continuità degli ecosistemi, sistema di connessioni ecologiche per specie e/o
habitat).
La valutazione della significatività di tali impatti deve tener conto delle
peculiarità (specie ed habitat presenti) e agli obiettivi specifici di
conservazione del sito interessato dall’intervento, ma allo steso tempo deve
considerare la funzionalità ecologica dell'intera rete Natura 2000 e le
correlazioni esistenti tra i diversi siti.
Inoltre è opportuno considerare le possibili alternative per l’attuazione del
progetto/piano in grado di prevenire gli effetti che potrebbero compromettere
l’integrità del sito.
Se viene valutata un’incidenza negativa del piano/progetto proposto e non
esistono soluzioni alternative, la legge consente di portare avanti l’intervento
proposto solo in presenza di rilevante interesse pubblico (inclusi motivi di
natura sociale ed economica) e a condizione che lo Stato Membro adotti ogni
misura compensativa necessaria per garantire la tutela della coerenza globale
della rete Natura 2000. In caso di siti caratterizzati da habitat e specie
prioritari, ossia rispetto ai quali la Comunità ha una responsabilità
particolare a causa dell’importanza della loro area di distribuzione naturale,
tale possibilità è riconosciuta solo con riferimento ad esigenze connesse alla
salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza
per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Il soggetto competente all’espletamento delle procedure relative alla
valutazione di incidenza è la Regione per i piani di rilevanza regionale.
Il proponente del progetto o del piano che può avere incidenze significative su
un sito Natura 2000 è tenuto ha presentare alla Regione una relazione di
incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione effettuata dall’ente.
La relazione deve essere redatta da esperti qualificati, come prescritto
dall’art. 5, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G del D.P.R. n.
357/1997, di seguito riportato:
ALLEGATO G
1. Caratteristiche dei piani e progetti.
Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento
in particolare:
-
alle tipologie delle azioni e/o opere;
-
alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
-
alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
-
all’uso delle risorse naturali;
-
alla
produzione di rifiuti
;
-
all’inquinamento e disturbi ambientali;
-
al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le
tecnologie utilizzate.
2. Area vasta di influenza dei piani e progetti -
interferenze con il sistema ambientale.
Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al
sistema ambientale considerato:
-
componenti abiotiche;
-
componenti biotiche;
-
connessioni ecologiche.
Le interferenze debbono tener conto della qualità, della
capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di
carico dell’ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del
progetto CORINE LAND COVER .
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